Chi Siamo

Documenti e Notizie su TECUM APS

Chi siamo noi di TECUM APS: quelli alla ricerca dell'Amore verso Dio e verso il prossimo.

La TECUM è un’Associazione di Promozione Sociale regolarmente attestata quale Ente del Terzo Settore secondo il D.Lgs 117/2017 e si adopera senza finii lucrativi nell’attuazione di progetti solidaristici e opere di carità verso indigenti e bisognosi, secondo i principi della fede Cristiana Cattolica.

I volontari ed associati TECUM vivono tale scelta associativa come una vocazione ed agiscono volontariamente e senza fini di lucro, fornendo assistenza economica, materiale e morale-spirituale verso persone vulnerabili e le più svantaggiate dell’odierno contesto sociale. Con tale atteggiamento ci si impegna a coinvolgere ed essere di testimonianza e d’esempio ai più giovani, con l’auspicio di poterli educare e coinvolgere nella pratica dell’amore incondizionato verso il prossimo e l’esercizio delle virtù cristiane, amandoci indistintamente gli uni gli altri come Cristo ha amato noi.

Tale “comandamento” ci porta all’apertura verso l’altro e cercare di abbattere ad ogni costo i muri dell’odio, delle differenze religiose, culturali e quelle raziali, promuovendo ad ogni costo e ad ogni buon mezzo la pace, l’amore e la concordia tra tutti i popoli e gli esseri umani.

…Vi do un comandamento nuovo: ….che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi…

Lo Statuto (Sezione in Allestimento)

Di seguito si riportano testualmente gli articoli dello Statuto della TECUM APS, registrato in data 29 Settembre 2021 all’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Tivoli alla Serie 3 nr. 3091.

ARTICOLO 1
Costituzione e Denominazione

  1. Il 15 Agosto 2021 si è costituita, l’Ente del Terzo Settore denominato: “TeCum” – Associazione di Promozione Sociale. in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, nonché del Codice di Diritto Canonico. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
  1. Il suddetto Ente ha durata illimitata e tutte le finalità non hanno scopo di lucro, hanno bensì come scopo la promozione e l’attuazione di iniziative ed attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale in concerto alle virtù e agli insegnamenti di vita, morali ed etici, provenienti dalla dottrina Evangelica della Chiesa Cattolica.
  1. E’ apartitico, non si costituisce secondo ideologie, ma si basa e si struttura secondo il principio di organizzazione democratica ed elettiva e mediante l’universalità delle adesioni.
  1. La TeCum APS (di seguito riportata con il nome TeCum), ha sede legale in Riano (RM) Cittadella Ecumenica “Taddeide” via Taddeide n.42, domicilio fiscale in Rignano Flaminio (RM) in via Arrigo Boito n.8, provincia di Roma, la quale identifica la propria missione nelle regole Evangeliche secondo il deposito fidei tramandato dalla Tradizione e Successione Apostolica, negli insegnamenti del magistero della Chiesa Cattolica.
  1. Intende in conformità alla normativa vigente, adoperandosi in opere di carità corporali e spirituali, accogliere e sostenere, tutti coloro che abbiano bisogno di sostegno e di qualsiasi aiuto: morale, fisico, economico e spirituale, per venire incontro a tutti gli esseri umani che si trovino in condizioni disperate, di emarginazione e di indigenza, con il fine di promuovere le virtù morali, etiche e Cristiane, secondo i principi del bene universale e del prossimo, della condivisione dei beni temporali e spirituali anche nella prospettiva Escatologica, secondo il dettato del Concilio Vaticano Ecumenico II negli aspetti che riguardano il Laicato nella Chiesa.

ARTICOLO 2
Caratteristiche dell’Organizzazione

  1. La “TeCum” è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto delle leggi dello Stato e in particolare nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione ed è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Promozione Sociale secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica italiana, del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e del Diritto Canonico.
  1. E’ costituita ed ispirata da connotati religiosi Cristiano-Cattolici, pertanto si identifica quale Associazione di Fedeli” (CIC, can. 215), legittimandosi in forza della norma, nel vincolo giuridico associativo dei
  1. Si propone di collaborare nel settore sociale, con le predette opere di carità a favore del prossimo nella Chiesa ed in accordo con le Istituzioni e per il bene della società. (CIC, can. 208).
  1. Gli aderenti sin dalla costituzione, esercitano il diritto giuridico, civilistico e associativo in concerto alla norma canonica: liberamente, spontaneamente e consapevolmente, riconoscendosi quali membri della Chiesa Cattolica. (Cost. Art. 19).
  1. La TeCum trova propulsione ed ispirazione, nel proseguo del Carisma di Giulio Maria Penitenti, fondatore della “Pia Società Laicale e Sacerdotale – Casa dei Piccoli Operai – Cittadella Ecumenica Taddeide”, operando nell’Apostolato, secondo la sua spiritualità e i suoi insegnamenti, propri del movimento Laicale denominato M.I.C.H.A.E.L. da lui fondato il 29 Settembre 1944.
  1. Per tale ragioni la paternità della TeCum è attribuita a Giulio Maria Penitenti, nelle modalità meglio illustrate nell’appendice al presente Statuto, edito per congenialità e facilità di lettura e di comprensione alla fine del presente Statuto.

 

ARTICOLO 3
Scopi ed Attività

  1. Finalità della “TeCum” è l’esercizio volontario, gratuito, periodico e responsabile, per amore di Dio e del prossimo, di qualsiasi opera pia di carità verso i poveri ed i sofferenti oltre alla collaborazione con le pubbliche istituzioni ed ecclesiali per le iniziative di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute e alla dignità umana, secondo l’attuazione dei principi Cristiani.
  1. Pertanto, il fine è di sostenere e aiutare, nel vincolo della fratellanza cristiana, tutti coloro che si ritrovino in situazioni di difficoltà, di alleviare le loro pene, nonché risolvere, ove è possibile, le loro problematiche, nonché le eventuali cause di emarginazione morale, fisica, economica e spirituale.
  1. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in relazione alla normativa attualmente si propone di svolgere, in favore di terzi, le attività che si elencano in modo semplicistico e non esaustivo di cui il D.lgs 117/2017 art. 5 co.1 lettera:
      d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
      h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
      i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;/ol>
      n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
      q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
      u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
      v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
      w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  1. La “TeCum” può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, in quanto secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
  1. Può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
  1. La “TeCum“, per tali scopi opera prevalentemente nel territorio nazionale, ma anche in ambito Internazionale.

ARTICOLO 4 
Qualifica di Associato

  1. Sono associati della “TeCum” le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire altri Enti del Terzo Settore, alle condizioni del Codice del Terzo Settore.
  1. Si distinguono gli associati onorari da quelli meramente sostenitori della ““TeCum””; questi ultimi non partecipano alla gestione della vita associativa e, pertanto, non hanno diritto di voto in assemblea.
  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Organizzazione ne darà tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
  1. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
  1. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
  1. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  1. La quota sociale è da versare annualmente, personalmente, non è rivalutabile e non rimborsabile; il suo ammontare è stabilito da regolamento interno.
  2. I volontari della “TeCum” possono essere anche coloro che non sono soci, ma che chiedono alla organizzazione di prestare la propria attività di volontariato in favore dei progetti della per determinati periodi di tempo ed in modo occasionale, dietro espressa autorizzazione dell’organizzazione.

ARTICOLO 5
Diritti e Doveri degli Associati

  1. Gli associati onorari hanno pari diritti e doveri.
  1. Hanno il diritto di
                           a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi ;
        1. b) essere informati sulle attività dell’associazione e e di controllare l’andamento;

        2. c) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
        3. d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 17;
        4. e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il v  
        5.     pagamento della quota associativa;
  1. Il dovere di:
  2.                                 a) rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
  3.                                 b) versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini  
  4.                                     annualmente stabiliti dall’organo competente.

ARTICOLO 6
Perdita della qualifica di Associato

  1. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
  1. La qualità di socio si perde:
  2.           – per morte;
  3.           – per morosità nel pagamento della quota associativa;
  4.           – dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo  
  5.             l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
  6.           – per esclusione.
  1. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

ARTICOLO 7
I Volontari

  1. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  1. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  1. Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
  1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  1. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
  1. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  1. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ARTICOLO 8
I Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

ARTICOLO 9
I Lavoratori

La TeCum può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 10

Organi Sociali e Cariche Elettive

  1. Sono organi dell’associazione:
  2. l’Assemblea dei soci;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. l’Organo di controllo, laddove eletto;
  5. Il Revisore dei conti, laddove eletto;
  6. Collegio dei Consulenti, laddove eletto.
  7. Tutte le cariche sociali sono elettive.